Art. 100 Codice assicurazioni
Relazione sulla gestione
Dispositivo
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione
degli amministratori (( contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione )) nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti (( , nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano )):
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per
il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, con
l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei
sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme
riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;
(( d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di
operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel
consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita' e di
variazione dei flussi.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la
complessita' degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui
all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento. )) ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 ha disposto (con l'art. 5, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella
della sua entrata in vigore."
Ratio Legis
Spiegazione
