Art. 124. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Gare e competizioni sportive
Dispositivo
Art. 124.
Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di
veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilita' civile.
2. L'assicurazione copre la responsabilita' dell'organizzatore e
degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
Articoli correlati nel
Codice Assicurazioni
Ratio Legis
Spiegazione