Art. n°
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Art. 124. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Gare e competizioni sportive

Dispositivo

Art. 124.

Gare e competizioni sportive


1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di


veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilita' civile.


2. L'assicurazione copre la responsabilita' dell'organizzatore e


degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.



Ratio Legis


Spiegazione