Art. 127. Codice assicurazioni
Certificato di assicurazione e contrassegno
Dispositivo
Certificato di assicurazione e contrassegno
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e' comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2. L'impresa di assicurazione e' obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e' valido il certificato. Il contrassegno e' esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio. ((20a))
4. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalita' per il rilascio, nonche' le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalita' per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
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AGGIORNAMENTO (20a)
Il Decreto 9 agosto 2013, n. 110 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il processo di dematerializzazione si conclude entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento con conseguente cessazione da quella data dell'obbligo di esposizione del contrassegno di cui all'articolo 127 del D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209, nonche' all'articolo 181 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285."
Ratio Legis
Spiegazione