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Art. 188. Codice assicurazioni

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Poteri di intervento

Dispositivo

Art. 188.

Poteri di intervento


1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla


gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, puo':


a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di


controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della societa' di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;


b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi


amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;


c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli


organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;


d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente


comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.


2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza


sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori del mercato assicurativo, puo' convocare i legali rappresentanti delle societa' che svolgono attivita' di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.


3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni


a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, puo' convocare chiunque detenga una partecipazione ((indicata dall'articolo 68)) in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.



Ratio Legis


Spiegazione