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Art. 190. Codice assicurazioni

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Obblighi di informativa

Dispositivo

Art. 190.

Obblighi di informativa


1. L'ISVAP puo' chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione,


anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalita' da esso stabilite con regolamento.


2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche


nei confronti ((del soggetto incaricato della revisione legale dei conti)) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.


3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di


assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.


4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP


gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.


5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si


applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.


((5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap:


a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della


revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico;


b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale


dei conti;


c) la risoluzione consensuale del mandato;


d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti,


fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.


5-ter. L'Isvap stabilisce modalita' e termini per l'invio delle


comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.))



Ratio Legis


Spiegazione