Art. n°
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Art. 189. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Poteri di indagine

Dispositivo

Art. 189.

Poteri di indagine


1. L'ISVAP puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di


documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonche' ai soggetti che svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione.


2. L'ISVAP puo' effettuare ispezioni presso le imprese di


assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi e dei soggetti che svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione.



Ratio Legis


Spiegazione