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Art. 191. Codice assicurazioni

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Norme regolamentari

Dispositivo

Art. 191.

Norme regolamentari


1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla


gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i regolamenti per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice, disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:


a) la correttezza della pubblicita', le regole di presentazione e


di comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati;


b) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante


l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;


c) la verifica dell'adeguatezza delle procedure di gestione del


rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili ed appropriati meccanismi di controllo interno delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;


d) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle


riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attivita', la composizione ed il calcolo del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;


e) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad


uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita' di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio;


f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme e le


modalita' di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, gli schemi ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' e degli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;


g) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di


redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;


h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di


riassicurazione, ivi compresa la verifica delle operazioni intragruppo ed il calcolo della solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione e delle societa' che controllano le imprese di assicurazione;


i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti previsti


per l'accesso all'attivita', per il rispetto delle condizioni di esercizio, per l'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, per le operazioni straordinarie, per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.


2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di


proporzionalita' per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.


3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalita' della


vigilanza di cui all'articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze di competitivita' e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attivita' dei soggetti vigilati.


4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di


consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilita' della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'ISVAP rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della Legge 29 luglio 2003, n. 229.


5. L'ISVAP puo' richiedere, in ogni fase del procedimento, il


parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.


6. I regolamenti adottati dall'ISVAP sono fra loro coordinati e


formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.



Ratio Legis


Spiegazione