Art. 345. Codice assicurazioni
Istituzioni e enti esclusi
Dispositivo
Istituzioni e enti esclusi
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di
cui al presente codice:
a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza
amministrati per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
b) la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi
riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive modificazioni;
c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a.,
di cui alla Legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2;
d) il Fondo di solidarieta' nazionale per la riassicurazione dei
rischi agricoli istituito presso l'ISMEA dall'articolo 127 delle Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2002, n. 256;
e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di
decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
f) le societa' di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge
15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai
sensi della Legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio D.L. 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio D.L. 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti dalla Legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'articolo 9 del regio D.L. 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla Legge 12 febbraio 1935, n. 303.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. e'
sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del presente codice per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice le attivita' della SACE S.p.a. che non beneficiano della garanzia dello Stato.
3. Le societa' di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se
contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime societa' stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto compatibili.
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte
alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.
Ratio Legis
Spiegazione