Art. n°
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Art. 348. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esercizio congiunto dei rami vita e danni

Dispositivo

Art. 348.

Esercizio congiunto dei rami vita e danni


1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale


all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivita', di cui all'articolo 11, comma 2, e' consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a cio' autorizzate alla data del 15 marzo 1979.


2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i


rami vita e danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attivita', una gestione distinta. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalita' di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di:


a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo


di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali e' attribuita a ciascuna gestione;


b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna


gestione, siano evidenziati i relativi risultati e la disponibilita' del margine di solvibilita' richiesto;


c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di


solvibilita', specifici di ciascuna attivita', al margine di solvibilita' della corrispondente gestione.


3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 puo',


previa autorizzazione dell'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilita' disponibile.


4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati


membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o piu' rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di liberta' di prestazione di servizi.


5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle


imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.



Ratio Legis


Spiegazione