Art. 349. Codice assicurazioni
Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione
Dispositivo
Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione
elvetica
1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella
Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall'ISVAP con regolamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di
autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall'autorita' competente che attesti che l'impresa dispone del margine di solvibilita' calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.
3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di cui al
comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle societa' del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso l'impresa capogruppo e' iscritta all'albo di cui all'articolo 85 con la sua sede secondaria nel territorio della Repubblica.
Ratio Legis
Spiegazione
