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Art. 350. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il

Dispositivo

Art. 350.

Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il


ruolo dei periti assicurativi


1. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.


2. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.



Ratio Legis


Spiegazione