Art. n°
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Art. 69. Codice del consumo

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Definizioni

Dispositivo

Art. 69.

((Definizioni


1. Ai fini del presente capo, si intende per:


a) "contratto di multiproprieta'": un contratto di durata


superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o piu' alloggi per il pernottamento per piu' di un periodo di occupazione;


b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo


termine": un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;


c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un


operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprieta' o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;


d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un


consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprieta';


e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma


1, lettera c);


f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma


1, lettera a);


g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il


consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprieta' o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore;


h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al


consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;


i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che


definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori d'attivita' specifici;


l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un


operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.


2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprieta' o di


un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.))



Ratio Legis


Spiegazione