Art. n°
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Art. 76. Codice del consumo

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine

Dispositivo

Art. 76.

((Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine


1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo


termine, il pagamento e' effettuato secondo scadenze periodiche. E' vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilita'.


2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal


secondo pagamento rateale, il consumatore puo' porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.))



Ratio Legis


Spiegazione