Art. 70. Codice del consumo
Pubblicita'
Dispositivo
((Pubblicita'
1. Se un contratto di multiproprieta', un contratto relativo a un
prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.
Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.
2. E' fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni
pubblicita' la possibilita' di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalita' sul come ottenerle.
3. Una multiproprieta' o un prodotto per le vacanze di lungo
termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.))
Ratio Legis
Spiegazione