Art. n°
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Art. 70. Codice del consumo

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pubblicita'

Dispositivo

Art. 70.

((Pubblicita'


1. Se un contratto di multiproprieta', un contratto relativo a un


prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.


Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.


2. E' fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni


pubblicita' la possibilita' di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalita' sul come ottenerle.


3. Una multiproprieta' o un prodotto per le vacanze di lungo


termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.))



Ratio Legis


Spiegazione