Art. n°
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ART. 72-bis Codice del consumo

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta'

Dispositivo

ART. 72-bis

((Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta'


1. L'operatore non avente la forma giuridica di societa' di


capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.


2. L'operatore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione


bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprieta' sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.


3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di


multiproprieta' a pena di nullita'.


4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al


consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.))



Ratio Legis


Spiegazione