ART. 72-bis Codice del consumo
Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta'
Dispositivo
((Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta'
1. L'operatore non avente la forma giuridica di societa' di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. L'operatore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione
bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprieta' sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di
multiproprieta' a pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al
consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.))
Ratio Legis
Spiegazione