Art. 80 Codice della Privacy
Informativa da parte di altri soggetti pubblici
Dispositivo
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi
della facolta' di fornire un'unica informativa per una pluralita' di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 e' integrata con appositi e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attivita' amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
Ratio Legis
Spiegazione