Art. n°
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Art. 82 Codice della Privacy

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Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica

Dispositivo

Art. 82

(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica)


1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali


possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorita' ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del D.LGS. 31 marzo 1998, n. 112.


2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali


possono altresi' intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:


a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita' di


intendere o di volere dell'interessato, quando non e' possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;


b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o


dell'interessato.


3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali


possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che puo' essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestivita' o efficacia.


4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta' l'informativa e'


fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo e' necessario.



Ratio Legis


Spiegazione