Art. n°
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Art. 84 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Comunicazione di dati all'interessato

Dispositivo

Art. 84

(Comunicazione di dati all'interessato)


1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono


essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.


2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto


esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalita' e cautele rapportate al contesto nel quale e' effettuato il trattamento di dati.



Ratio Legis


Spiegazione