Art. 81 Codice della Privacy
Prestazione del consenso
Dispositivo
(Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute, nei casi in cui e' necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, puo' essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso e' documentato, anziche' con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o piu' soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto
di piu' professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso e' reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalita', anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Ratio Legis
Spiegazione