Art. n°
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Art. 83 Codice della Privacy

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Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati

Dispositivo

Art. 83

Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati


1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee


misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' degli interessati, nonche' del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalita' di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.


2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:


a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni


sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;


b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo


conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;


c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita


conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;


d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi


compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuita' derivanti dalle modalita' o dai locali prescelti;


e) il rispetto della dignita' dell'interessato in occasione della


prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;


f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare


che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;


g) la formale previsione, in conformita' agli ordinamenti interni


delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalita' per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volonta';


h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del


personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;


i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per


legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.


((2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti


di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalita' adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12.))



Ratio Legis


Spiegazione