Art. 579. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Persone ammesse agli incanti.
Dispositivo
Art. 579.
(Persone ammesse agli incanti).
Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto.
Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione