Art. n°
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Art. 579. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Persone ammesse agli incanti.

Dispositivo

Art. 579.

(Persone ammesse agli incanti).


Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto.


Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.


I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.



Ratio Legis


Spiegazione