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Art. 591-bis. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Delega delle operazioni di vendita.

Dispositivo

Art. 591-bis.

(Delega delle operazioni di vendita).


Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, puo', sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita' indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita' della pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.((Si applica l'articolo 569, quarto comma)).


Il professionista delegato provvede:


1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;


2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;


3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;


4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;


5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;


6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;


7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;


8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;


9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;


10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;


11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;


12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;


13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.


Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che tutte le attivita', che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.


Il professionista delegato provvede altresi' alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalita' delle persone presenti, la descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.


Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.


Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il professionista delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.


Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita' stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma e' proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.


Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.


I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.(116)


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AGGIORNAMENTO (113a)


Il D.Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.


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AGGIORNAMENTO (116)


Il D.legge14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.legge30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."



Ratio Legis


Spiegazione