Art. n°
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Art. 582. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario.

Dispositivo

Art. 582.

(Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario).


L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.



Ratio Legis


Spiegazione