Art. n°
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Art. 591. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto.

Dispositivo

Art. 591.

(Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto).


Se non vi sono domande di assegnazione o se ((decide di non)) accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perche' si proceda a nuovo incanto.((115))((116))


((Il giudice puo' altresi')) stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.((115))((116))


Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.(113a)


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AGGIORNAMENTO (113a)


Il D.Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.


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AGGIORNAMENTO (115)


Il D.Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."


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AGGIORNAMENTO (116)


Il D.legge14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.legge30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."



Ratio Legis


Spiegazione