Art. 587. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Inadempienza dell'aggiudicatario.
Dispositivo
Art. 587.
(Inadempienza dell'aggiudicatario).
Se il prezzo non e' depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento della differenza.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione