Art. 29. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Accettazione del curatore.
Dispositivo
Art. 29.
(Accettazione del curatore).
Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, ((far pervenire)) al giudice delegato la propria accettazione.
Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
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Ratio Legis
Spiegazione
