Art. n°
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Art. 37. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Revoca del curatore.

Dispositivo

Art. 37.

(Revoca del curatore).


Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.


((Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.))


((Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, e' ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.))



Ratio Legis


Spiegazione