Art. 37. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Revoca del curatore.
Dispositivo
Art. 37.
(Revoca del curatore).
Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
((Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.))
((Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, e' ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.))
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Spiegazione