Art. 32. Fallimento
Esercizio delle attribuzioni del curatore.
Dispositivo
(Esercizio delle attribuzioni del curatore).
Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e puo' delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del ((comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter.)). L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, e' detratto dal compenso del curatore. ((50))
Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilita'. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Ratio Legis
Spiegazione