Art. n°
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Art. 31. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Gestione della procedura.

Dispositivo

Art. 31.

(( (Gestione della procedura). ))


((Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.


Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.


Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.))



Ratio Legis


Spiegazione