Art. 34. Fallimento
Deposito delle somme riscosse.
Dispositivo
(Deposito delle somme riscosse).
Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. ((Su proposta del curatore il comitato dei creditori puo' autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purche' sia garantita l'integrita' del capitale)). ((50))
La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto e' valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169)). ((50))
Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Ratio Legis
Spiegazione
