Art. 126. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Concordato nel caso di numerosi creditori.
Dispositivo
Art. 126.
(( (Concordato nel caso di numerosi creditori). ))
((Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziche' con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.))
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Spiegazione