Art. n°
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Art. 135. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Effetti del concordato.

Dispositivo

Art. 135.

(Effetti del concordato).


Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi pero' non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.


I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.



Ratio Legis


Spiegazione