Art. n°
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Art. 141. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Nuova proposta di concordato.

Dispositivo

Art. 141.

(( (Nuova proposta di concordato). ))


((Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente e' ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non puo' tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.))



Ratio Legis


Spiegazione