Art. 141. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Nuova proposta di concordato.
Dispositivo
Art. 141.
(( (Nuova proposta di concordato). ))
((Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente e' ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non puo' tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.))
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Spiegazione