Art. n°
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Art. 140. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Effetti della riapertura.

Dispositivo

Art. 140.

(Effetti della riapertura).


Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.


Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate e interrotte per effetto del concordato.


I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso.


Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.



Ratio Legis


Spiegazione