Art. 140. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti della riapertura.
Dispositivo
Art. 140.
(Effetti della riapertura).
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate e interrotte per effetto del concordato.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso.
Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
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Spiegazione