Art. n°
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Art. 136. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esecuzione del concordato.

Dispositivo

Art. 136.

(Esecuzione del concordato).


Dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalita' stabilite ((nel decreto)) di omologazione.


Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.


((Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalita' del concordato.))


Il provvedimento e' pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.



Ratio Legis


Spiegazione