Art. 145. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, l
Dispositivo
Art. 145.
((1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonche' gli originali dei manoscritti, purche' si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorita', sono considerate come originali purche' siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.))
Articoli correlati nel
Codice del Diritto d'autore
Ratio Legis
Spiegazione