Art. 149. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto e' devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pitt
Dispositivo
Art. 149.
((1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto e' devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.))
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Spiegazione
