Art. 148. Diritto d'autore
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.
Dispositivo
Art. 148.
((1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.))
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Spiegazione