Art. n°
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Art. 152. Diritto d'autore

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 e' a carico del venditore.

Dispositivo

Art. 152.

((1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 e' a carico del venditore.


2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.


3. Fino al momento in cui il versamento alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.


4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.))



Ratio Legis


Spiegazione