Art. 33-bis Codice proprietà industriale
Liceita'
Dispositivo
(( (Liceita')
1. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o
modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.
2. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o
modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con Legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.))
Ratio Legis
Spiegazione