Art. 39. Codice proprietà industriale
Registrazione multipla
Dispositivo
Registrazione multipla
1. Con una sola domanda puo' essere chiesta la registrazione per
((piu')) disegni e modelli, purche' destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con Legge 22 maggio 1974, n. 348.
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non e' ammessa
la domanda concernente piu' registrazioni ovvero una sola registrazione per piu' disegni e modelli. Se la domanda non e' ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facolta' di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.
3. La registrazione concernente piu' modelli o disegni puo' essere
limitata su istanza del titolare ad uno o piu' di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello
che non presenta i requisiti di validita', su istanza del titolare, puo' essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identita'. La modificazione puo' risultare altresi' da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullita' della registrazione stessa.
Ratio Legis
Spiegazione