Art. 36. Codice proprietà industriale
Funzione tecnica
Dispositivo
Funzione tecnica
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o
modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o
modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria ((funzione)). Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novita' e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.
Ratio Legis
Spiegazione