Art. n°
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Art. 34. Codice proprietà industriale

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Divulgazione

Dispositivo

Art. 34.

Divulgazione


1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o


modello si considera divulgato se e' stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e' stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunita', nel corso della normale attivita' commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.


2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al


pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.


3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si


considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtu' di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.


4. Non costituisce altresi' divulgazione, ai fini dell'applicazione


degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorita', se cio' risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.


5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).



Ratio Legis


Spiegazione