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Art. 196. Codice proprietà industriale

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Procedura di trascrizione

Dispositivo

Art. 196.

Procedura di trascrizione


1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2 ((dell'articolo


195)), debbono essere uniti:


((a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarita'


o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed i) dell'articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 138, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorita' competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita' pubblica competente;))


b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.


2. E' sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione


riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarita' o dei diritti di godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima.


3. Quando vi sia mandatario, si dovra' unire anche l'atto di nomina


ai sensi dell'articolo 201.


4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:


a) la data di presentazione della domanda, che e' quella della


trascrizione;


b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la


denominazione e la sede, se trattasi di societa' o di ente morale, nonche' il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;


c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.


5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione,


vengono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.


6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere


fatte nelle stesse forme e con le stesse modalita' stabilite per le domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a margine.


7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia


necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sara' fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia e' stata concessa.



Ratio Legis


Spiegazione