Art. 197. Codice proprietà industriale
Annotazioni
Dispositivo
Annotazioni
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di
proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185.
3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo
deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione.
4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda
piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che concessi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al
cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo 201.
((6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di
proprieta' industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di proprieta' industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.))
Ratio Legis
Spiegazione