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Art. 200. Codice proprietà industriale

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Procedura di licenza volontaria sui principi attivi

Dispositivo

Art. 200.

Procedura di licenza volontaria sui principi attivi


1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi


attivi, corredata dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle attivita' produttive di cui all'articolo 226, deve contenere le seguenti informazioni:


a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del


richiedente la licenza volontaria;


b) nome del principio attivo;


c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato


complementare di protezione;


d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente


autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si intende produrre il principio attivo.


2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta


di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal ((comma 1)).


3. L'UIBM da' pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di


ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.


4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della


domanda, prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve essere trasmessa, con analoghe modalita', al Ministero delle attivita' produttive - UIBM. Se nei trenta giorni successivi l'Ufficio non comunica rilievi alle parti, l'accordo di licenza volontaria si intende perfezionato.


5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non e' stato


possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio da' inizio alla procedura di conciliazione di cui ((ai commi 6 e seguenti)).


6. Il Ministero delle attivita' produttive, nomina, con proprio


decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per le quali non e' stato possibile raggiungere un accordo tra parti.


7. La commissione e' composta da sei componenti e da altrettanti


supplenti di cui:


a) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive;


b) un rappresentante del Ministero della salute;


c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;


d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle


associazioni di categoria maggiormente rappresentative;


e) un rappresentante dei produttori di principi attivi


farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.


8. La commissione di cui ((ai commi 6 e 7)), entro trenta giorni


dalla data di comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di individuare un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un'equa remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessita' di competizione internazionale dei produttori di principi attivi.


9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di


licenza non venga concluso, il Ministero delle attivita' produttive, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.



Ratio Legis


Spiegazione