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Art. 198. Codice proprietà industriale

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Procedure di segretazione militare

Dispositivo

Art. 198.

Procedure di segretazione militare


1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono,


senza autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale in qualita' di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilita' o di topografia ((, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese)), ne' depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa. ((Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale.))


2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione


delle disposizioni del comma 1 e' punita con l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la violazione e' commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad un anno.


3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a


disposizione ((del Servizio brevetti e proprieta' intellettuale)) del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilita' e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute.


((4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino


invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei al Servizio stesso espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande.))


5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti


relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.


6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito delle


domande, il Ministero della difesa puo' chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di proprieta' industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio da' comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.


7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il


Ministero competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all'espropriazione, si da' seguito alla procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprieta' industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa puo' chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di proprieta' industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennita' per la determinazione della quale si applicano le disposizioni in materia di espropriazione.


8. Per i modelli di utilita' l'ulteriore differimento previsto nel


comma 7 puo' essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.


9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di


reciprocita', il Ministero della difesa puo' richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto gia' depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo di segreto.


10. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato estero


richiedente.


11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione


della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonche' durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto.


12. L'invenzione deve essere, altresi', tenuta segreta nel caso


previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.


13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa


lo consenta.


14. La violazione del segreto e' punita ai termini dell'articolo


262 del codice penale.


15. Il Ministero della difesa puo' chiedere che le domande di


brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.


16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del


Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice.


17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato,


il Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facolta' altresi' di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.


18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai


suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.


19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre


all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.


20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di


ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.


21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che


gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.


22. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della


difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall' ((invenzione, modello o topografia)) ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute nel presente codice.


23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i


responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.



Ratio Legis


Spiegazione