Art. 1178. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obbligazione generica.
Dispositivo
Art. 1178.
(Obbligazione generica).
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualita' non inferiore alla media.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione