Art. 1199. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Diritto del debitore alla quietanza.
Dispositivo
Art. 1199.
(Diritto del debitore alla quietanza).
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione