Art. n°
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Art. 1199. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritto del debitore alla quietanza.

Dispositivo

Art. 1199.

(Diritto del debitore alla quietanza).


Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore.


Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.



Ratio Legis


Spiegazione