Art. 1200. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Liberazione dalle garanzie.
Dispositivo
Art. 1200.
(Liberazione dalle garanzie).
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita'.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione